Esistono delle normative che controllano e regolano lo smaltimento dei raspi e delle vinacce e degli altri sottoprodotti derivanti dalla vinificazione, c’è una definita modalità di gestione che prevede l’obbligo della consegna, totale o parziale, in distilleria oppure dello smaltimento sotto controllo per usi alternativi; tutte queste operazioni devono comunque essere correttamente annotate sul registro di vinificazione.

Le aziende che hanno una produzione complessiva entro i 25 ettolitri di vino finito possono usufruire di una gestione “semplificata” dei sottoprodotti, in particolare queste aziende possono comunque consegnare gli stessi in distilleria o destinarli ad uso alternativi ma sono esenti dalla riproduzione di comunicazioni formali, basta la semplice annotazione sul registro di vinificazione. In particolare il raspo è un organo della vite strettamente legato al chicco, che svolge importanti funzioni nel trasporto di tutte le sostanze che si depositano negli acini. Questa parte della vite tende ad essere esclusa dalla vinificazione perché contiene molti tannini. I tannini se in concentrazioni troppo elevate, danno una eccessiva astringenza e coprono le qualità del vino. Per questo motivo i raspi vengono quasi sempre eliminati dalla macerazione tramite macchine diraspatrici. Il volume dei raspi rende difficoltoso lo smaltimento. Per cui le macchine chiamate trinciaraspi ne facilitano lo smaltimento.

I trincia raspi di solito sono macchinari con motori rotanti a cui sono collegati delle speciali lame, le lame si occupano dello sminuzzamento dei raspi e ne riducono fino al 90% il volume. Una volta triturati i raspi vengono depositati in contenitori per lo smaltimento. L e vinacce invece che sono la buccia dell’uva, comprensiva dei vinaccioli, è ciò che rimane dalla spremitura degli acini. Con le vinacce si produce principalmente la grappa. Molti agricoltori usano i resti delle vinacce come fertilizzante. A differenza dei raspi le vinacce fanno parte del processo di vinificazione e della macerazione dell’uva. Una volta realizzato il vino però anche questi prodotti devono essere smaltiti,  esiste un apposito decreto ministeriale che ne disciplina i metodi di smaltimento. Oltre al già citato metodo di usare i resti come fertilizzante, possono essere sparsi sui terreni agricoli nel limite di 3000 kg per ettaro di superficie, oppure possono essere usati per creare energia fungendo da biomassa, possono essere destinati all’uso farmaceutico per preparare farmaci, oppure per preparare cosmetici. I produttori che destinano i sottoprodotti ad usi alternativi devono darne comunicazione compilando modelli appositi e trasmettendolo per fax o per posta elettronica entro il quarto giorno antecedente l’inizio delle operazioni del ritiro. E’ l’ufficio periferico dell’ ICQRS territorialmente competente che disciplina e raccoglie tali comunicazioni.